Posted tagged ‘Famiglia Raso’

La ‘ndrangheta c’è! (3° parte)

20 gennaio 2014

La famiglia Raso?
Nella sentenza di primo grado essa viene così delineata a pag 188:
“Tra i detti fiancheggiatori ( della cosca Facchineri, ndr) vi sono i Raso, il cui capostipite Raso Domenico ,detto “Micu Zuccaro”, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie e sottoposto ad indagini per vari reati e, soprattutto, nel procedimento penale della D.D.A. di Reggio Calabria a carico del noto latitante Luigi Facchineri + 11, per il delitto di associazione di tipo mafioso in relazione al quale è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Anche i figli Vincenzo, Michele e Salvatore sono indicati dai militari dell’Arma di San Giorgio Morgeto quali persone inserite nella cosca “Facchineri”. Nell’annotazione citata si legge anche: “Nell’ambito delle indagini sull’esistenza del Locale della ‘ndrangheta in Aosta, (Operazione Lenzuolo, ndr) il Raso era persona di estremo interesse operativo e braccio destro del capo dell’epoca Santo Pansera. Alla morte di quest’ultimo, fonti informative hanno riferito che il Raso è attualmente il capo della consorteria anche e soprattutto per i legami di parentela anzidetti”. Raso Michele, nel 1985 denunciato in stato di libertà per omicidio doloso e per associazione di stampo mafioso, sino all’avvento della nuova cosca operante nel territorio di San Giorgio Morgeto cioè quella “Facchineri”, era inserito a pieno titolo nella cosca “Furfaro”, con a capo Furfaro Antonio, assassinato nel 1991.”.
Con questo back-ground quando Salvatore Raso viene assassinato il 17 settembre 2101 in san Giorgio Morgeto, gli inquirenti fanno una scoperta: “…ad opera dei militari di Taurianova veniva anche eseguita una perquisizione presso l’abitazione della vittima, durante la quale era rinvenuto e sequestrato un manuale di 21 pagine, contenente la descrizione di alcuni riti di affiliazione alla ndrangheta dal titolo “i codici sociali minore, maggiore e criminale” (pag 33). (continua) roberto mancini


La ‘ndrangheta c’è! (1° parte)

16 gennaio 2014

Ecco un nuovo ciclo di puntate sulla sentenza d’appello dell’operazione “Tempus venit” a cura del giornalista Roberto Mancini.

Cari lettori, non facciamoci distrarre dalle chiacchiere interessate, guardiamo alla sostanza: allora è ufficiale, la ‘ndrangheta esiste pure in Vda e abita ad Excenex col volto di Roberto Raffa, qui residente in fraz Capoluogo.
Raffa ha un doppio legame parentale con i Facchineri: è cognato di Giuseppe di cui ha sposato la sorella Gerolama. Un altro fratello Facchineri, Vincenzo, ne ha sposato la sorella, Raffa Graziella. Lo ribadisce la Corte d’Appello di Torino (presidente dott.ssa Brunella Rosso, consigliere relatore dott Filippo Ottaviano Russo, consigliere dott.ssa Irene Strata) che in seconda istanza ha confermato in toto le condanne comminate per tentata estorsione mafiosa nei confronti di Giuseppe Facchineri, di Giuseppe Chemi e di Roberto Raffa. Il contorno, ossia l’assoluzione dei fratelli Tropiano e del sig Michele Raso dall’accusa di aver cercato un accordo con i mafiosi per evitare l’estorsione ai loro danni, rappresenta l’unica parte riformata della sentenza di primo grado. Il dispostivo letto in udienza così recita: “difettando l’elemento intenzionale, quantomeno in via dubitativa, i fratelli Tropiano debbono andare assolti dal reato loro ascritto perchè il fatto non costituisce reato a norma dell’ art 530, secondo comma c.c.p.”. In pratica si potrebbe rozzamente affermare che si tratta di un giudizio analogo alla vecchia “insufficienza di prove”. L’assoluzione del reo avviene “quando la prova del fatto criminoso manca, è insufficiente o contradditoria”. In questo senso si tratta di un’assoluzione con formula dubitativa, quando gli elementi a carico dell’imputato non fanno ritenere la sua responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”. Insomma non c’è la prova certa e sufficiente a dimostare che i Tropiano abbiano volontariamente favorito i contatti fra i Raso (usati come “guardianìa” dei loro interessi) e i Facchineri. A pag 81 la sentenza così recita: “sotto il profilo oggettivo, la sussistenza del reato può ritenersi pacifica, sotto il profilo soggettivo invece questa è ampiamente contestata”. Insomma i fratelli Tropiano sono stati assolti non perché il reato non lo abbiano commesso, ma perché manca la prova soggettiva della loro intenzione, ossia che esso sia avvenuto per la volontà di aiutare i Facchineri nell’estorsione.
In pratica, secondo la Corte d’Appello i Tropiano hanno agito così per legittima paura, in quanto recita la sentenza pag 82, secondo le indagini dell’Arma dei carabinieri, la famiglia Facchineri era egemonica nella Vda ed era nota nella comunità calabrese per essere sanguinaria e di proverbiale ferocia”. (continua…) roberto mancini.

Nessun dorma!

29 ottobre 2013

Guardiamo la luna eh? Non il dito…
Non cadiamo nel tranello della “disinformatja”: ora molti giornalisti da Apt in cerca di consenso del Potere (contributo per motosega?) scriveranno che “ la ndrangheta non esiste in VDA”. Non è così, la parte importante della sentenza della corte di Appello di Torino conferma che qui da noi si fanno estorsioni mafiose e che i colpevoli sono stati individuati e condannati in due gradi di giudizio.
Gli escavatori non prendevano fuoco per autocombustione, come ci siamo raccontati per decenni. Le due sentenze differiscono nella parte che riguarda i destinatari dell’estorsione, ossia i fratelli Tropiano. In primo grado la Corte ha ritenuto che, rivolgendosi ai fratelli Raso come “mediatori” con il clan Facchineri, i Tropiano abbiano concorso all’estorsione mafiosa in loro danno: dovevano rivolgersi subito allo Stato, come fece l’Archeos dopo il rogo in suo danno. Da qui la loro condanna.
In secondo grado, assoluzione: i Tropiano non hanno concorso all’estorsione mafiosa in loro danno. Però che vuol dire? Le interpretazioni possono essere plurime. Dunque… sono curiosissimo delle motivazioni (90 gg) e del dispositivo della sentenza (che uscirà a giorni, indicando gli articoli cui si riferisce quella parte di verdetto). Come avranno motivato l’assoluzione i giudici torinesi?
Considerano che i contatti con la famiglia Raso non ci siano stati? Sembra strano: gli atti del primo grado sono pieni di intercettazioni che indicano la funzione di “guardianìa” svolta dai Raso in Calabria, per conto dei Tropiano. Oppure considerano che ci siano stati, ma che non rappresentino un reato? Oppure ancora hanno applicato l’art 384 cp, quello della “non punibilità”? Ossia quello che riconosce che il reato è avvenuto, ma in una tale situazione di emergenza per i Tropiano da non poter essere punito? La seconda ipotesi  mi sembra la più agghiacciante. Perchè?
Vorrebbe dire sancire con una sentenza un principio giuridico pericolosissimo: qualora si subisca un’estorsione mafiosa, semplicemente non è reato farsi “proteggere” da altri ambienti mafiosi o malavitosi, anziché dai carabinieri. Un precedente giuridico di enorme gravità, che autorizzerebbe chi subisce minacce ad ignorare lo Stato e a rivolgersi serenamente al boss più vicino.
In pratica, uno sdoganamento del contropotere mafioso alternativo a quello statale.
 Si potrebbero aprire prospettive esaltanti:
ogni azienda con il proprio mafioso di “riferimento”…
Slogan da marketing? 
“Un Mangano al giorno toglie i problemi di torno”.
Mah, boh, chissà….
Attendiamo dunque di conoscere le carte.
 Nel frattempo, nessun dorma. (roberto mancini)